Privilegi dei politici. E se si promuovesse un referendum? |
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Cari compatrioti, a proposito dei costi della politica e dei privilegi (scandalosi!) a essa connessi, riporto di seguito il comunicato della Corte Suprema di Cassazione apparso sulla G. U. del 28/12/1999. A suo tempo avevo provveduto a inviare il testo al Ministro Di Pietro, con la preghiera di farsene promotore dopo aver apportato al testo i dovuti aggiornamenti. Ma, come direbbe il poeta Tibullo: "Heu heu! Frustra canamus!" (cioè: parlo invano. O meglio: scrissi invano!).
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28-12-1999 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COMUNICATO Annuncio di una richiesta di referendum popolare (GU n. 303 del 28-12-1999) Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 dicembre 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:"Volete l'abrogazione delle parole "ed e' comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza" dal primo comma dell'art. l della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290. Volete l'abrogazione delle parole "Ai membri del Parlamento e' corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma" dell'art. 2 della legge 31/10/65 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290. Volete l'abrogazione del primo comma dell'art. 4 della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290 che recita: "I commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituiti dai seguenti: Volete l'abrogazione delle parole: "L'indennita' mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno previste dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuto sia allo stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto" dell'art, 5 terzo comma della legge 31/10/1965 n. 1261 pubblicato sulla G.U. 20/11/65 n. 290. Volete l'abrogazione dell'art. 6 della legge 31/10/65 n. 1261 pubblicata sulla G.U. 20/11/65 n. 290 che recita: "Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennita' ed assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale."?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso (...) Come si può vedere, una base da cui partire, per richiedere l'abolizione di stipendi e privilegi non certo giustificabili, esiste. Non si potrebbero organizzare, in tutte le regioni ove batta un cuore Neoborbonico, dei gazebo o altre iniziative per raccogliere le firme necessarie? Cordiali saluti. Gabriele Falco |